Astesì, il sito delle aste immobiliariAstesì, il sito delle aste immobiliari

Servizi & Consulenza

L'esperto risponde

FAQ

Chi può partecipare ad un'asta?

Il codice di procedura civile, all'art. 579, prevede che "ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto".
Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Quali sono le modalità di partecipazione ad un'asta?

Le modalità di partecipazione ad un'asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato.
Generalmente, è necessario presentare idonea domanda unitamente al deposito cauzionale e/o di spesa, entro i termini stabiliti.

Che cosa ricoprono gli assegni relativi alla cauzione ed alla spese?

Gli assegni relativi alla cauzione fungono da anticipo, mentre gli assegni relativi alle spese ricoprono l'ammontare approssimativo delle spese ed oneri di aggiudicazione, trascrizioni e volture.

In caso di "non aggiudicazione" saranno restituiti gli assegni versati, e quando?

In caso di non aggiudicazione la cauzione versata viene restituita integralmente all'offerente, dopo la chiusura dell'incanto, (art. 580 c.p.c.). Nell'ipotesi in cui, però, questi rinunci all'acquisto senza documentato e giustificato motivo, e non ci siano altri offerenti, la cauzione viene incamerata nella procedura a titolo di penale.

Qual è la differenza tra vendita con incanto e vendita senza incanto?

La vendita senza incanto, disciplinata dagli artt. 570 - 575 c.p.c., prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d'acquisto in Cancelleria con l'indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta stessa.
Tali buste vengono, poi, aperte nell'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza dei vari offerenti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz'altro accolta.
Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell'incanto.
In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di offerenti, il giudice fissa in quella sede la data per la vendita con incanto.
La vendita con incanto, disciplinata dagli artt. 576 - 590 c.p.c., prevede la realizzazione immediata di una gara fra i diversi offerenti.
Il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell'incanto, il giorno e l'ora dell'asta, la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte, l'ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d'asta o l'offerta precedente nella misura indicata nell'ordinanza di vendita.
Ogni offerente non è più tenuto al mantenimento della sua offerta nel momento in cui essa viene superata da un'altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.

Quando il bene viene aggiudicato definitivamente? Che cosa si intende per "aumento di quinto"?

L'aggiudicazione di un bene diventerà definitiva trascorsi 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.
Nel caso di vendita all'incanto, è possibile effettuare ulteriori offerte di acquisto nei 10 giorni successivi all'aggiudicazione.
Tali offerte, per essere efficaci, devono però superare di un quinto il prezzo raggiunto nell'incanto.
Anche in questo caso, sarà necessario depositare in Cancelleria l'offerta e integrare la cauzione rapportandola al nuovo prezzo, a seguito dell'aumento effettuato così come previsto nell'ordinanza di vendita.
Verificata la regolarità di queste ulteriori offerte, il giudice indice la gara della quale viene dato pubblico avviso e comunicazione all'aggiudicatario provvisorio ed all'aumentante di quinto.

E' possibile visitare l'immobile?

Per poter visitare l'immobile è necessario rivolgersi al "Custode Giudiziario", ove previsto dalla procedura, o al "Curatore" in caso di fallimento.

E' possibile chiedere un mutuo?

E'di norma possibile richiedere i finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati con il Tribunale, dichiarando di voler effettuare il saldo prezzo con mutuo ipotecario in sede di aggiudicazione.

Può partecipare ad un'asta un soggetto diverso da quello a cui verrà intestato l'immobile?

Il codice di procedura civile all'art. 579, rubricato "Persone ammesse agli incanti", prevede la possibilità che all'asta partecipi un soggetto diverso da quello al quale verrà intestato l'immobile.
Tale soggetto dovrà, però, essere munito di apposita procura.

inserzione pubblicitaria